La tutela del nostro credito.
L’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 e l’applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie in materia di onorari e diritti di avvocato
Sempre più spesso siamo costretti a dover riscuotere i nostri compensi professionali, maturati per l’attività svolta in esecuzione del mandato conferitoci dai nostri clienti, rincorrendo il nostro cliente, sia quando questi ottiene piena soddisfazione sia, a maggior ragione, quando non la ottiene.
Questa attività, spesso frustrante, per la molteplicità di adempimenti che debbono essere espletati, e perché spesso il mancato pagamento è accompagnato talvolta da esposti defatigatori, potrebbe essere in qualche modo ridotta se tenessimo sempre a mente una serie di regole e di accorgimenti derivanti non solo dall’applicazione delle previsioni del nostro codice deontologico, ma anche dall’esperienza maturata nell’esercizio della nostra professione.
In primo luogo l’ordine all’interno del fascicolo di studio consente di poter ricostruire tutta quella molteplicità di attività che poniamo in essere dal momento in cui incontriamo il nostro cliente sino alla definizione del giudizio che, com’è noto, soggiace, per la sua durata, ad una imprevedibile variabilità.
La trascrizione minuziosa degli adempimenti effettuati nell’interesse del cliente, dei costi anticipati per la gestione della causa, degli appuntamenti in studio o fuori studio, sui luoghi di causa, così come le conferenze telefoniche, l’invio di fax o mail, consente o meglio consentirebbe, di evitare, al momento della predisposizione della propria notula, sia se redatta secondo la formula della nota spese, sia come preavviso di fattura, enormi perdite di tempo o sforzi di memoria, quest’ultimi spesso ingannevoli e quasi sempre a nostro danno.
Tale trascrizione deve necessariamente essere accompagnata dall’esistenza del carteggio che intratteniamo con il cliente, un carteggio il più possibile completo, in linea peraltro con la previsione dell’art. 40 del nostro codice deontologico, che consente da un lato di assolvere al dovere di informazione e dall’altro costituisce la nostra memoria cartacea di ciò che è stato, a vario titolo, eseguito.
Queste due piccole regole ci consentiranno di affrontare la stesura della nostra parcella o della nostra nota spese, anche nell’interesse del cliente, evitando di omettere talune attività od adempimenti che potrebbero trovare il loro giusto riconoscimento nella liquidazione giudiziale.
Inoltre occorre evidenziare, in tutti i casi in cui riteniamo di quantificare forfettariamente i nostri compensi, senza esser ricorsi a tali minuziose ricostruzioni della nostra attività, di formulare un’espressa riserva della loro eventuale determinazione finale nella lettera con la quale chiediamo il pagamento degli stessi, diversamente, non sarà mai possibile modificare la nostra notula, avendo già quantificato al cliente l’entità dei nostri compensi.
La redazione della nota spese e la sua produzione nell’ambito del giudizio è indispensabile se vogliamo offrire al magistrato la possibilità di verificare l’effettività della nostra attività ed il giusto riconoscimento dell’opera professionale prestata.
Troppo spesso le note spese non vengono depositate ed i colleghi soggiacciono a delle liquidazioni che definire in alcuni casi miserevoli può sembrare riduttivo ma che sono, comunque, sempre a noi imputabili in tutti quei casi in cui non solo non produciamo la nota spese, ma non inseriamo nemmeno un capoverso, all’interno dell’ultimo dei nostri atti, con il quale ci premuriamo di sostenere le ragioni e le motivazioni logiche, fattuali e di diritto che consentano la liquidazione di quanto da noi richiesto.
Solo assolvendo a tale adempimento potremo, nei casi in cui ci venga ad essere liquidata una somma inferiore e senza magari che siano state specificate le ragioni di una tale omissione, impugnare, sempre che il cliente ce lo consenta, quel capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento delle spese per come il professionista le ha richieste.
Appare del tutto evidente che nei casi in cui non sia stata prodotta la nota spese sarà, quanto meno, improbabile poter ottenere una riforma della sentenza su tale capo.
Venendo quindi ad esaminare i rimedi che il nostro ordinamento ci offre - anche avuto riguardo alla recente modifica legislativa introdotta dal Decreto legislativo n.150 del 1 settembre 2011, che attiene alle modalità di proposizione dell’opposizione - occorre procedere all’individuazione di quali siano gli strumenti attualmente disponibili per l’ottenimento di un titolo esecutivo con il quale richiedere il pagamento dei nostri compensi professionali.
Il parere di congruità viene ad essere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine sulla base di una richiesta dell’avvocato che contenga l’esplicitazione dell’attività svolta con in allegato gli atti giudiziari di causa o con la documentazione relativa all’attività stragiudiziale effettuata.
Nel primo caso, relativo ad una richiesta di congruità per l’attività svolta in sede giudiziale che si sia ad esempio definita con una sentenza, Il Consiglio dell’Ordine non procede alla convocazione del cliente trattandosi di attività squisitamente documentale ma si limita alla verifica dell’effettività dell’attività svolta con riferimento al riconoscimento degli onorari di cui accerta la congruità in riferimento alla Tabella A del decreto ministeriale n. 127 dell’otto aprile 2004.
Nella seconda ipotesi, trattandosi di attività stragiudiziale il Consiglio convoca il cliente per l’assunzione di eventuali informative e procede, ricorrendone i presupposti alla successiva liquidazione.
In entrambi i casi e sulla base di tale parere viene ad essere depositato, da parte dell’avvocato, il ricorso per ingiunzione di pagamento al fine di ottenere l’emissione del successivo decreto ingiuntivo.
Altro rimedio è il ricorso diretto alla procedura monitoria ex art. 633 cod. proc. civ. nei casi in cui esista un contratto tra l’avvocato ed il cliente con il quale le parti abbiano disciplinato l’entità dei compensi professionali, o mediante l’assolvimento dell’onere probatorio di cui al’art. 634 cod. prov. civ.
Infine, era previsto dal nostro ordinamento l’ulteriore procedimento, di natura camerale disciplinato dagli att. 28, 29 e 30 della Legge n. 794 del 1942, che non prevedeva né il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, né l’esistenza di una fase inaudita altera parte, trattandosi di procedimento cautelare in contraddittorio con il cliente.
Tale procedimento è stato ora ricondotto nell’ambito del rito sommario di cognizione previsto dal Libro quarto, Titolo I Capo III bis, artt. 702 e segg. del codice di procedura civile, così come disposto dall’art. 14 del Decreto legislativo n.150 del 1 settembre 2011, entrato in vigore il sei di ottobre, con il quale è stato inoltre introdotto tale rito sommario anche per le opposizioni di cui all’art. 645 del cod. proc. civ. ovvero avverso i decreti ingiuntivi riguardanti gli onorari i diritti e le spese spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali.
L’applicazione di tale ultimo decreto ha previsto, quindi, l’abrogazione espressa degli articoli 29 e 30 della Legge n. 794 del 1942, secondo quanto disposto dall’art. 34 capo V sub 16 lett. b) del Decreto legislativo n.150 del 1 settembre 2011.
Massima prudenza deve essere raccomandata soprattutto in questa prima fase di applicazione, dal momento che ancora non sono rinvenibili decisioni attinenti all’introduzione di tale novella, che potrebbero, in astratto, determinare una richiesta di decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace competente per valore, e la proposizione del ricorso in opposizione, secondo la previsione di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto legislativo n.150 del 1 settembre 2011, per effetto del quale “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, ergo Tribunale, nel caso in cui il giudizio di merito è stato svolto presso tale curia dal professionista che ha richiesto la liquidazione dei propri compensi.
Massimiliano Venceslai
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