insiemelogo.jpg (8795 byte)con il Presidente


Conte

Arditi

Barbantini

Cipollone

Condello

Fasciotti

Gianzi

Graziani

Murra

Nesta

Rossi

Anastasio

Cesali

Marvasi

Venceslai
 

 

SCENDIAMO IN CAMPO

 Dobbiamo fare il punto della situazione alla luce della recente normativa, che ha inciso profondamente sulla disciplina delle professioni. In particolare è stata prevista:

- la possibilità di costituire società di capitali anche con soci non professionisti e senza limiti   quantitativi di partecipazione di quest’ultimi, che, in tal modo, potranno avere anche la maggioranza del capitale sociale;

-  l’abolizione delle tariffe con possibilità di determinare liberamente il compenso professionale;

-  l’abrogazione delle norme che disciplinano gli ordinamenti professionali a far data dall’entrata in vigore dell’emanando decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma II, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e il parere delle Commissioni Parlamentari competenti in materia, attuativo dei principi generali entrati in vigore con la Legge di Stabilità.

La prima conseguenza è che sostanzialmente al Parlamento viene impedito qualsiasi intervento in merito all’attuazione dei principi generali ex lege previsti, il che, francamente, già di per se lascia quantomeno perplessi. Peraltro, ai sensi della legge n. 400/1988 si possono disciplinare con il D.P.R. soltanto le materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione. La nostra legge professionale, però, risalente al lontano 1933, ha instituito quale giudice speciale il Consiglio Nazionale Forense che vede tutelata la sua indipendenza dall’art.108, II comma della Costituzione. Ne consegue che abrogando il nostro ordinamento professionale, il quale riconosce il ruolo di giudice speciale svolto dal C.N.F., si andrebbe a violare il dettato costituzionale, vertendosi in materia coperta da riserva assoluta di legge.

Ne basta.

Il decreto Monti (201/2011) all’art. 33, ha previsto l’abrogazione dei singoli ordinamenti professionali, ove entro il 13 agosto 2012  il Governo non avrà provveduto ad adeguare gli stessi ai principi indicati nella manovra di fine estate. Qui si pone, però, un problema di costituzionalità in riferimento all’art. 117 della Costituzione, che oltre a prevedere la legislazione esclusiva dello Stato in determinate materie, ha previsto, tra l’altro, la legislazione concorrente delle regioni in materia di professioni. In particolare il comma VI dell’art. 117 della Costituzione prevede che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e conseguentemente la potestà regolamentare resta riservata alle regioni, mentre allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali. A questo punto c’è da chiedersi come possa il governo procedere alla riforma del nostro ordinamento professionale senza violare il dettato dell’art. 117 della Costituzione.

Sotto diverso profilo e passando al merito  dei principi generali, approvati con la Legge di Stabilità, va rilevato che le società di capitali potranno avere quali soci di maggioranza del capitale sociale anche soggetti estranei all’esercizio della professione legale, il cui fine sarà ispirato esclusivamente a trarre lucro e certamente non a tutelare i diritti dei cittadini. Inutile dire che con le società di capitali, gli Avvocati rischiano di perdere il loro ruolo e la loro identità, perché sarà gravemente vulnerata la loro autonomia e indipendenza, strumento indispensabile per l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini. Noi non vogliamo essere imprenditori né appartenere a logiche di mercato. Purtroppo è in atto una tendenza che mira a porre in cattiva luce e a svilire la nostra categoria: tutti uniti, massmedia, politici,  poteri forti,  ai quali non par vero di poter imbavagliare personalità capaci tecnicamente e intellettualmente, autonome e non facilmente addomesticabili. Prendendo a pretesto la crisi economica, che affligge l’intera Europa e in nome di una liberalizzazione che mostrano di ritenere in grado di risolvere i problemi dell’economia nazionale, vogliono cancellare di fatto le libere professioni e in particolare quella dell’Avvocato, senza tener conto che la nostra professione ha una copertura di carattere costituzionale ( art. 24) così come ha identica copertura il medico ( art. 42 della Costituzione). Peraltro il mortificare oltre ogni misura l’attività degli Avvocati con la loro conseguente impossibilità di percepire un reddito dignitoso ( e in tal senso è orientata l’abolizione delle tariffe professionali con relativa marcata dequalificazione e svilimento dell’attività degli Avvocati) creerà problemi di carattere sociale non solo per gli Avvocati ma anche per tutto quell’indotto riconducibile agli studi professionali.

Di fronte a questa grave situazione è necessario che l’avvocatura tutta, nelle sue componenti istituzionali e associative, senza ipotizzare la prevalenza di una delle sue componenti, scenda in campo, sensibilizzando in ogni contesto l’opinione pubblica, fin troppo fuorviata dai massmedia, sul rischio che si corre per la tutela dei diritti dei cittadini, ed incalzando il Governo affinché, non vada a incidere su quelli che sono i principi fondamentali posti a base dell’esercizio della professione forense. Se le nostre eventuali proposte ispirate a ragionevolezza e buonsenso, non fossero tenute in considerazione ( ma questo non ce lo auguriamo) non resterà altro che passare ad azioni forti ed eclatanti, ricordando sempre che gli Avvocati in Italia sono 230.000 e che con l’indotto, ad essi riconducibile, si può raggiungere un numero tale di persone da poter esercitare un’adeguata pressione per il conseguimento di un fine obiettivamente giusto, nell’interesse non solo della nostra categoria ma dell’intera collettività

 Paolo Nesta

 

 

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