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Ancora sulla difesa di ufficio. Sebbene il sistema possa non risultare perfetto, il fine a cui tende è quello di ridare prestigio e dignità ad una Professione che vede perdere giorno dopo giorno i fasti e l’alto valore sociale che l’hanno contraddistinta per secoli.  a cura di Francesco Gianzi

 

Torno ancora una volta ad occuparmi del problema della difesa di ufficio, molto sentito in ambito penalistico a causa delle conseguenze che spesso comporta per tutta la professione forense.

Mi occupo ormai da sei anni della materia delicata e complessa, per gli equilibri che comporta, della difesa di ufficio.

Il tema è ancor più delicato se si considera che il cliente è spesso una persona che non può permettersi un difensore di fiducia ovvero una persona che per qualche motivo ne è rimasta priva.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha ritenuto di  intervenire più volte sulla materia per regolamentarla, al fine di dare più dignità ai difensori di ufficio ed al mondo forense in generale.

In una prima fase infatti il Consiglio dell’Ordine aveva ritenuto di dover garantire un turno di assistenza dei difensori di ufficio presso le aule del Tribunale nelle quali si svolgevano processi, il così detto “difensore di aula”; tale prassi, sebbene da un lato garantisse sempre la presenza del difensore di ufficio nei luoghi in cui era richiesta, con il tempo non si rivelò dignitosa per la categoria forense in quanto l’Avvocato era sostanzialmente a disposizione del magistrato di udienza che lo utilizzava, venendo spesso a comprimere l’indipendenza dello stesso.

In alcuni casi era fatto divieto al “difensore di aula” di allontanarsi dall’aula anche per svolgere ulteriori udienze ovvero per occuparsi di problemi di natura personale, essendo stata intesa l’attribuzione all’aula da parte di alcuni magistrati quasi come un rapporto di lavoro subordinato.

Nel 2006 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha ritenuto di dover entrare nel merito della vicenda modificando questa prassi giudiziaria eliminando quindi il difensore d’aula e prevedendo invece dei turni di assistenza alle aule, garantendone la presenza ove richiesta dal giudice titolare dei procedimenti.

Nello stesso anno venivano invitati i colleghi iscritti alle liste, in ragione di un più ampio dovere di colleganza e di lealtà, deontologicamente previsti, a non chiedere la retribuzione per l’attività professionale di ufficio svolta quando questa era relativa a meri rinvii ovvero ad attività che non comportava un vero e proprio studio della controversia.

Si decideva poi, in un primo momento di abolire la firma prevista per il controllo della presenza nei giorni per cui era previsto il turno di assistenza, e successivamente alla eliminazione delle stesse turnazioni ex art.97 comma 4 c.p.p..

Tutto questo veniva fatto, come detto, con l’intento di dare maggiore dignità ai difensori di ufficio ed a tutta la categoria forense, non potendosi consentire che un Avvocato rimanga a disposizione di un magistrato presso  un’aula giudiziaria né che lo stesso debba essere costretto a firmare un registro di presenza per attestare la propria presenza.

Il principio base a fondamento delle dette modifiche va ricercato prima di tutto nella circostanza che non esiste un difensore di ufficio, ma esiste unicamente l’Avvocato Penalista, che presta la propria assistenza in caso di mancanza di un difensore di fiducia, in secondo luogo dalla necessità di garantire il diritto di difesa, costituzionalmente previsto, a qualsiasi cittadino che rimane incagliato nelle maglie della giustizia, a prescindere dalle capacità economiche di quest’ultimo.

La difesa di ufficio non può quindi essere un trampolino per colleghi desiderosi di acquisire nuova clientela, ma quasi una missione volta alla tutela ed alla difesa dei più deboli e dei basilari principi di Diritto e di Giustizia.

Ho letto ultimamente che secondo qualcuno le decisioni assunte dal Consiglio sul tema delle difese di ufficio avrebbero distrutto un meccanismo che funzionava come un orologio, voglio quindi rassicurare che il Consiglio dell’Ordine non si diverte a smantellare e smontare strumenti collaudati, ma deve garantire dignità e decoro alla professione e diritto di difesa all’imputato, di tal che non bisogna tanto guardare alla perfezione del meccanismo quanto alla dignità del risultato ottenuto.

Peraltro tali cambiamenti sono stati concertati con le maggiori Associazioni Professionali ed in particolare con la Camera Penale di Roma, con la quale è stato condiviso un documento che sintetizza le ragioni del cambiamento e che si riporta di seguito.

 

 

 

 

 

 

Sebbene il sistema possa non risultare perfetto, il fine a cui tende è quello di ridare prestigio e dignità ad una Professione che vede perdere giorno dopo giorno i fasti e l’alto valore sociale che l’hanno contraddistinta per secoli.

 

Francesco Gianzi

 

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