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LA DEONTOLOGIA BASE DELLA NOSTRA PROFESSIONE di Goffredo Barbantini

Nei tempi nei quali viviamo, sempre maggiore è la necessità che la nostra professione sia esercitata in modo non solo tecnicamente elevato ma soprattutto, in modo corretto.

Troppi preconcetti, troppe manifestazioni negative abbiamo avuto ed abbiamo, da parte del pubblico, nei confronti degli Avvocati.

L’ essere avvocato, in una società fondata nel rispetto della Giustizia, la rilevanza e l’ importanza che l’ ordinamento statuale e l’ Unione Europea attribuiscono all’ avvocato ed al suo ruolo indispensabile che egli svolge con la sua attività, proprio perché egli ha il compito di difendere i diritti e le libertà impongono all’ avvocato l’ osservanza delle norme deontologiche.

Parlare di deontologia  SCIENZA DEL DOVERE ( dal greco dèon: dovere), oggi, a distanza di circa due secoli da quando questo termine venne introdotto dal filosofo, economista e giurista britannico Jeremy Bentham (1748-1832), è quanto mai importante ed attuale.

Deontologia: altro non è che l’applicazione delle norme del vivere civile, della buona educazione, dell’ “ honeste vivere ” con le logiche implicazioni proprie della nostra professione: ovviamente, le norme deontologiche comminano una sanzione in caso di loro trasgressione, sanzione della quale sono prive quelle sopra dette. Professione che, come dico ai giovani, futuri colleghi che si affacciano alla nostra professione, non è migliore o peggiore delle altre ma che è sicuramente diversa.

Oggi, più che mai, è compito dei Consigli dell’Ordine pretendere che il comportamento degli iscritti sia intonato al rispetto di una regola fondamentale che racchiude ed interpreta tutte le altre: lealtà e professionalità nei confronti dei Colleghi, dei Magistrati, dei Clienti.

Presso il nostro Consiglio esiste, fin dal 2004, la Commissione deontologica, coordinata  dal Consigliere Livia Rossi, che, nel corso dell’ultimo biennio ha avuto un notevole incremento, essendo sempre più numerosi le Colleghe ed i Colleghi che hanno chiesto parere sui comportamenti da tenere nelle più disparate fattispecie della vita professionale; ed è stata sempre convinzione del Consiglio che l’Istituzione Forense ha, in relazione alla deontologia, una funzione di promozione e prevenzione e non solo di repressione per eventuali violazioni, e ciò allo scopo essenziale di tutelare il prestigio ed il decoro della professione forense.  

Chi ha effettuato una scelta professionale, deve svolgerla con l’osservanza delle norme deontologiche,composte da regole obiettivamente rilevabili dalla coscienza sociale e dall’etica professionale.

 E’bene ricordare  che nei procedimenti disciplinari l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la sanzione opportuna, appartengono all’esclusiva competenza degli ordini che hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti.

E’ evidente  il riferimento espresso al codice deontologico forense, affermando che le norme del codice deontologico approvate dal Consiglio nazionale forense si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei principî dettati dalla legge professionale forense. L’accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali ai canoni di dignità e decoro professionale, è rimesso, quindi, agli ordini medesimi, che hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare, pena l’ applicazione di sanzioni disciplinari.

La stessa Corte costituzionale, con decisione 11 giugno 2001, n. 189 (id., 2001, I, 2121), aveva richiamato il codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense (oltre al codice europeo approvato dal Consiglio degli ordini forensi europei il 28 ottobre 1998), quale modo per assicurare il corretto espletamento del mandato e giustificare, nei congrui casi, l’esercizio del potere disciplinare degli organi professionali.

Il codice deontologico è stato approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e le successive modifiche al codice del 16 ottobre 1999 ed il codice deontologico completo anche delle modifiche approvate dal Consiglio nazionale forense il 26 ottobre 2002.

 Per gli avvocati europei il codice di deontologia è stato approvato a Strasburgo il 28 ottobre 1998 dal CCBE (Consiglio ordini forensi europei) e revisionato ed aggiornato nel novembre 1998, e, da ultimo, in tema di pubblicità personale (art. 2.6), nella sessione plenaria del 5-7 dicembre 2002 tenutasi a Dublino.

 III. - Il potere degli ordini di emanare, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti, ad esempio l’art. 38 r.d.l. 1578/33, che prevede come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non si pone in contrasto con l’art. 25 Cost., vertendosi in materia di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica.

 V. - Ormai tutte le categorie professionali riconosciute (ma anche quelle non riconosciute) hanno adottato un codice deontologico (essendo ormai superata la discussione sull’opportunità o meno di codificare le regole deontologiche), che viene costantemente aggiornato secondo le necessità del tempo, per adeguarlo alla dinamica evolutiva della professione nel suo rapporto con la società. Per averne un’idea, basti considerare che esistono cinquanta codici deontologici — di cui ben venticinque delle professioni riconosciute.

H) I magistrati ordinari (anzi l’Associazione nazionale magistrati in base al disposto dell’art. 58 bis d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29) hanno approvato il 7 maggio 1994 un codice etico. Analoghi testi sono stati approvati dai magistrati del Consiglio di Stato (28 aprile 1994), dai magistrati amministrativi (13 maggio 1994), dai magistrati della Corte dei conti (28 aprile 1994) e dall’avvocatura dello Stato (21 marzo 1994, ma indicato con data 5 maggio 1994).

Anche i giudici di pace, che fanno parte dell’ordinamento giudiziario e, quindi, sono destinatari dell’art. 27, n. 4, d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, hanno approvato il loro codice etico nell’assemblea generale di Roma del 28 aprile 1998.

Non vedo altra categoria di professionisti che, nella frequentazione quotidiana dei luoghi di lavoro, per noi le aule di Giustizia, abbia l’occasione di incontrare decine di altri colleghi e ciò determina che il nostro comportamento deve essere differente dagli altri professionisti ed improntato al rispetto reciproco.

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che il Collega che sta difendendo i diritti e gli interessi della controparte, sta svolgendo la stessa nostra attività professionale e, quindi, è meritevole del nostro leale rispetto.

Ho detto che il rispetto deve essere reciproco in quanto, ovviamente, anche il Collega di controparte è tenuto a rispettarci.

Da sempre mi raccomando, specie ai giovani, di usare sempre toni pacati e consoni alla funzione che svolgiamo perché noi non siamo la “parte”, siamo i tecnici che, nei limiti del diritto del nostro assistito, gli forniamo l’assistenza “tecnica”; non usare mai, negli scritti giudiziari e/o privati con i Colleghi, frasi meno che rispettose, evitando sterili e, a volte, offensive polemiche con il Collega e la controparte. Oltretutto, non servono a nulla perché, e non lo dimentichiamo, i nostri scritti giudiziali sono rivolti al Magistrato, che deve decidere a  causa, non al Collega.

Nel partecipare ad udienze, in sede civile soprattutto, non interrompete mai il Collega di controparte nella sua esposizione, sia per evitare di essere interrotti durante la vostra esposizione, sia perché applicate una regola deontologica; se, al contrario, il Collega dovesse interrompervi, vi rivolgerete non al Collega ma al Giudice, perché e lui che dirige l’udienza, chiedendogli di invitare il Collega a rispettare la vostra funzione.

Esiste un, quanto meno, onere, se non dovere, dell’Avvocato di verificare, nei limiti del possibile, la veridicità dei fatti e circostanze riferite dal cliente e che possono formare oggetto delle vostre difese; ovviamente dovranno essere fatti e circostanze attinenti al thema decidendum, ricordandovi, sempre, che è l’Avvocato a decidere quello che va inserito negli scritti difensivi, non il cliente: il diritto è del cliente, la decisione di inserire quella circostanza o quel fatto è di esclusiva pertinenza dell’Avvocato.

Può succedere che ci sfugga di mano la “penna”, oggi il “computer” e che una frase, una vostra considerazione sia ritenuta offensiva dal Collega avversario; se ciò dovesse accadere ed il Collega ve lo fa sapere, non iniziate la “guerra dei fax” ma, con semplicità e tranquillamente, contattatelo e fategli presente che non avevate alcuna intenzione di offendere né lui né il suo assistito e che, comunque, se si è ritenuto offeso, chiedetegli scusa; lo so che è ben difficile chiedere scusa ma tale atteggiamento è indice di grandezza morale in quanto l’ “umiltà” è grandezza d’animo.

Ovviamente, anche nei confronti del proprio cliente, così come di quello di controparte, il rapporto deve sempre essere improntato alla massima correttezza e trasparenza.

Vedete, l’enorme numero di Avvocati, a Roma siamo oltre 23.000, non può che andare anche a scapito della qualità e non solo di quella tecnica per cui ci si richiede il massimo impegno di ciascuno di noi per migliorare il livello generale.

Nei rapporti con i Magistrati, vale quanto ho detto prima in ordine al rispetto, sempre reciproco, evitando toni polemici, quasi personalizzando il rapporto con il giudicante; credetemi, un comportamento corretto è giudicato assai positivamente dai Magistrati.

Come ho accennato in precedenza, il ruolo, la rilevanza e l’ importanza che l’ avvocato rappresenta per l’ ordinamento statuale e per l’ Unione Europea in una società fondata nel rispetto della Giustizia, proprio per l’ attività che l’ avvocato svolge di difesa dei diritti degli interessi e delle libertà, impongono all’ avvocato, al suo essere ed alla sua condotta molteplici doveri.

Nella Legge professionale ( R.D.L. 1578/1993) si leggeva all’ art. 12 che gli avvocati debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, con lealtà, con onore e diligenza per i fini della Giustizia.

Questi valori espressi genericamente dalla Legge professionale ed affidati alla custodia degli Organi Istituzionali dell’ Avvocatura, si sono via via arricchiti ed ampliati e  attraverso le decisioni disciplinari dei Consigli degli Ordini territoriali e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e l’ Avvocatura avvertì la necessità di una precisa formulazione delle norme deontologiche attraverso una codificazione che permettesse una conoscenza immediata delle norme deontologiche e la specificazione nel concreto di quei principi generali, utile non solo ai giovani avvocati ed agli avvocati stranieri, ma a tutta la categoria forense.

Il codice deontologico forense, approvato nel 1997, come raccolta di principi  enunciati dal Consiglio Nazionale Forense, è introdotto da un preambolo ed è composto da cinque titoli in cui vengono codificati i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza, indipendenza, difesa, competenza, aggiornamento professionale, verità, correttezza, lealtà.

Come è noto, e come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite: “nelle materie attinenti agli illeciti disciplinari commessi da appartenenti a determinate professioni l’ampiezza delle formule generalmente adottate dal legislatore per indicare le azioni o le omissioni disciplinarmente rilevanti comporta per l’interprete la necessità di integrare le clausole generali con il ricorso a fonti normative diverse, anche di rango infralegislativo, come le norme di etica professionale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, hanno già posto in rilievo la legittimità di tale integrazione, osservando che in relazione all’illecito disciplinare, che esula dal campo penale, non può ipotizzarsi un contrasto con il principio di legalità in senso stretto enunciato dall’art. 25 comma 2 della Costituzione e che d’altro canto il ricorso a dati normativi esterni, pur sempre caratterizzati da giuridicità, risponde all’esigenza di evitare un’elencazione tassativa dei singoli divieti o dei singoli doveri, che potrebbe lasciare esenti da sanzione comportamenti non previsti, ma considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva (S.U. 1998 n. 11732; 1997 n. 10922 1997 n. 5225).

In tale sistema trova ragione l’affidamento, agli organi deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare i comportamenti dei singoli ed il potere di adattare la previsione legale astratta al casi concreti, facendo riferimento a regole già contenute in specifiche previsioni di legge o desunte da canoni di condotta condivisi dalla collettività o da principi deontologici dettati dal singoli ordinamenti professionali, e prima ancora del potere di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti (così Cass. S.U. 1995 n. 12723).

Per quanto attiene alla responsabilità disciplinare nella professione legale, tale affidamento si realizza attraverso l’attribuzione all’autonomia degli ordini professionali, enti esponenziali della categoria, sia del potere di applicare in via amministrativa (i consigli dell’ordine locali) e giurisdizionale (il Consiglio nazionale forense) le sanzioni previste dalla legge, sia della funzione di produzione normativa all’interno della categoria, attraverso l’enunciazione delle regole di condotta che i singoli iscritti sono tenuti ad osservare nello svolgimento dell’attività professionale (di recente, S.U. 2001 n. 762).

In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ed in particolare nell’art. 12, comma 1º, che impone agli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia", [e nell’art. 38 comma 1º, ai sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale".

La formulazione per clausole generali di tali prescrizioni trova specificazione nelle norme del codice deontologico, il quale nel suo primo titolo enuncia, qualificandoli "principi generali", una serie di doveri diretti a segnare lo svolgimento della professione, mentre nei successivi titoli elenca alcuni canoni complementari volti a tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti nei rapporti con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, i magistrati ed i terzi desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, costituenti a loro volta mere esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle violazioni deontologiche e privi di ogni efficacia limitativa della portata di dette regole.

Tale relazione tra le norme in esame è chiaramente enunciata nella disposizione finale di cui all’art. 60, che nel chiarire che le previsioni specifiche del codice "costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi" si pone come norma di chiusura ed integrativa dell’intero testo.

E’ peraltro da ricordare che, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi.

Esaminando alcune norme specifiche contenute nel nostro Codice Deontologico  dobbiamo rilevare che il Consiglio Nazionale Forense ha dovuto apportare delle  modifiche al Codice Deontologico Forense in applicazione del D.L. 4 luglio 2006 N.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, N.248.

L’ art. 2 della legge, richiamando i principi comunitari di libera concorrenza, ha disposto l’ abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

a)     l’ obbligatorietà di tariffe fisse o minime o il divieto di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b)     il divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni, precisando tuttavia che il messaggio deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità, il cui controllo è affidato all’ Ordine professionale;

c)      il divieto di fornire all’ utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, che abbiano ad oggetto esclusivo l’ attività libero professionale, con il limite che ciascun professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Sebbene sia opinabile che le misure imposte rappresentino uno strumento adeguato al perseguimento dei fini enunciati dal testo normativo e nonostante sia criticabile l’ assoggettamento di una professione di rango costituzionale, la cui funzione è quella della difesa dei diritti, ai principi di tutela della concorrenza che regolano l’ attività delle imprese, le norme del codice deontologico forense sono state modificate, in rigorosa aderenza ai criteri stabiliti dalle norme in precedenza richiamate.

In particolare, l’ adeguamento ha riguardato i tre settori incisi dalle disposizioni contenute nella legge n.248 del 2006, che concernono l’abrogazione:

a)     del divieto di violare i minimi tariffari e quello di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b)     del divieto di svolgere pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché sui costi complessivi delle prestazioni;

c)      del divieto di stipulare con il cliente patti di quota-lite.

In proposito occorre precisare che:

1)     l’ inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni degli avvocati era prevista dall’ art.24 della legge 13 giugno 1942, n.794, che sanzionava di nullità ogni contraria convenzione. Il codice deontologico forense conteneva in proposito una sola disposizione – quella contenuta nell’ art.43, canone V- che consentiva all’ avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, disponendo, tuttavia, a tutela della parte assistita, che essi dovessero essere proporzionali al prevedibile impegno.

Poiché la norma limitava la facoltà di pattuire un compenso forfetario al solo caso dell’ attività stragiudiziale, essa è stata abrogata.

Immutato è rimasto, per il resto, il testo dell’ art.43 del codice deontologico forense, la cui formulazione aveva ad oggetto la tutela del cliente.

2)     il nuovo testo dell’ art. 45 del codice deontologico, sotto la rubrica “ accordi sulla definizione del compenso” consente all’ avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, fermo il divieto di cui all’ art.1261 c.c., che fa divieto ad altri soggetti ed anche agli avvocati e ai patrocinatori legali di “ rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’ autorità giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”, e fermo restando che, nell’ interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’ attività svolta.

3)     L’ abrogazione del divieto di pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi complessivi delle prestazioni ha, in particolare, riguardato il disposto degli Artt. 17 e 17 bis del codice deontologico.

E’ bene subito chiarire che detta abrogazione non ha dato la via libera a qualsiasi forma indiscriminata di pubblicità, restando sempre la stessa vincolata a quelle norme di decoro proprie della nostra professione; né va dimenticato che, comunque le stesse sono pur sempre sottoposte al vaglio dei Consigli territoriali i quali, ove riscontrino eccessi o addirittura, violazioni di quel decoro che deve pur sempre caratterizzare l’attività dell’avvocato, ben possono inibirle.

Abbiamo detto che la condotta dell’Avvocato deve essere ispirata all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, alla lealtà, alla correttezza, alla fedeltà-segnatamente nei confronti del proprio cliente- alla diligenza nell’adempimento dei propri doveri professionali, alla segretezza e riservatezza, al dovere di indipendenza sia da fatti esterni che da quelli che lo riguardino direttamente, al dovere di difesa, di competenza, di aggiornamento professionale, oggi più che mai di attualità, al dovere di verità oltre a quello relativo agli adempimenti previdenziali e fiscali ed al dovere di evitare incompatibilità

Questi sono i nostri doveri che il C.D.F. ci ricorda e ci impone.

Ma oltre ai doveri vi sono anche i divieti:

nei rapporti con la stampa, non può, senza il consenso del cliente, fornire informazioni anche se non coperte dal segreto di indagine, né enfatizzare la propria capacità professionale, sollecitare articoli o interviste e tenere conferenze stampa, fatte salve particolari esigenze di difesa del cliente;

accaparramento della clientela: purtroppo assistiamo, specie in questi ultimi anni, ad un vero e proprio “procacciamento” della clientela con tutti i mezzi, molti dei quali assolutamente “squallidi” e sicuramente disdicevoli;

come ho già detto, sussiste il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive

sia nei confronti dei Colleghi che dei Magistrati, delle controparti e terzi.

Particolari doveri abbiamo nei rapporti con i Colleghi:

quello della colleganza che ci vieta di registrare una conversazione telefonica con il collega, l’obbligo di informare il collega di iniziative giudiziarie nei suoi confronti per fatti attinenti la professione (così è stato modificato l’art. 22 del C.D.F. che, prima, imponeva di informare il Consiglio per un tentativo di conciliazione per qualsiasi iniziativa giudiziaria).

Esiste anche il dovere di collaborare con il Consiglio di appartenenza (o di altro Consiglio che lo richieda), previsto dall’Art.24.

Nell’ambito dei rapporti con il collega di controparte è bene soffermarci sul disposto dell’art. 28 del citato Codice: è bene ripetere che non possono essere prodotte in giudizio lettere “riservate” o proposte transattive non perfezionatesi e tale obbligo si estende anche nei confronti del proprio cliente; sapete che, nel caso del venire meno del mandato, l’avvocato deve consegnare al collega che gli succede la documentazione in suo possesso, ma tale obbligo si trasmette anche al nuovo legale.

Altro argomento che, spesso si presenta, riguarda l’obbligo di dare istruzioni al collega corrispondente, disciplinato dall’art.31, il quale, anche in difetto di istruzioni, deve, comunque, adoperarsi nel modo più opportuno.

Il successivo art. 33 concerne il comportamento da tenere in caso di sostituzione di un collega nell’attività difensiva; comunicare la propria nomina al precedente difensore assicurandosi a che siano soddisfatte le richieste economiche per l’attività da questi svolta (ovviamente nei limiti del possibile e senza pregiudizio dell’attività difensiva); a sua volta, il legale sostituito dovrà fornire al nuovo difensore tutti gli elementi per lo svolgimento del mandato.

Nei confronti dei clienti, il discorso sarebbe molto ampio ma lo riassumo in alcune indicazioni: non stabilire con il cliente rapporti di natura economica, patrimoniale e commerciale, ricordandoci sempre che il diritto è del cliente e che noi siamo solo i “tecnici” chiamati a farlo valere; non si devono intraprendere azioni giudiziarie inutilmente gravose né, tanto meno, suggerire comportamenti fraudolenti; obbligo di astenersi dall’attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi (e tale obbligo sussiste anche quando la conoscenza degli affari di una parte, precedentemente assistita, possa avvantaggiare il nuovo cliente: mi riferisco, soprattutto, ai giudizi relativi a controversie familiari ove l’avvocato deve astenersi dal patrocinare una delle parti in controversie successivamente insorte tra le stesse).

Ulteriore dovere del legale è quello di assolvere il mandato con diligenza e sollecitudine; può succedere che una singola attività professionale possa esserci sfuggita e che sia derivata da un errore scusabile: in tal caso è evidente che non possa parlarsi di negligenza ma deve trattarsi di un caso singolo, non di una serie di omissioni, ritardi od altro che caratterizzerebbero l’attività professionale come negligente e, in tal caso, oltre alla responsabilità nei confronti del cliente sussiste anche quella disciplinare.

Un cenno particolare sull’art.41: l’avvocato, nella gestione del denaro del cliente o da lui ricevuto anche da terzi, deve renderne sollecitamente conto e non può trattenere il denaro oltre il tempo strettamente necessario, dovendo altrimenti risponderne in sede disciplinare; e l’art. 43 precisa che tale versamento non può essere condizionato al riconoscimento dei propri diritti creditori nei confronti del cliente.

Tale norma è collegata ai successivi art. 42, restituzione dei documenti che siamo obbligati a restituire senza ritardo (e non condizionarli al saldo delle nostre spettanze) L’art.43 sopra citato, disciplina la richiesta dei nostri compensi professionali che devono essere adeguati all’attività svolta e, comunque, non eccessivi.

E’ prevista la compensazione tra le somme pervenute al legale dal cliente o da terzi con quelle a lui spettanti a titolo di rimborso spese, dandone avviso al cliente; può altresì trattenerle per il pagamento dei propri onorari quando vi sia il consenso del cliente o quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte per diritti ed onorari e non le abbia ancora ricevute dal cliente.

I rapporti con le controparti, i Magistrati ed i terzi sono disciplinati dagli art. 48, 49, 50 e 51 del C.D.F. che ci impongono di non porre in essere intimazioni alla controparte contenenti minacce di azioni o di iniziative sproporzionate o vessatorie; ricordo a me stesso ed a tutti voi che non è consentito richiedere alla controparte il pagamento di somme o altra richiesta di adempimento, minacciando, in mancanza, il ricorso ad iniziative di natura penale (o paghi, altrimenti il cliente ti denuncia) perché oltre tutto, andremmo ad esporre penalmente il nostro cliente –ritengo per tentata estorsione-; così come non è consentito di aggravare la posizione della controparte con onerose e/o plurime iniziative giudiziarie (se devo recuperare un credito ad esempio di €.10.000,00 non è consentito procedere in executivis sia sui beni mobili del debitore, sia anche presso terzi, sia ancora su beni immobili, essendo del tutto sproporzionata al valore del credito la sommatoria di tali azioni).

Né possiamo richiedere alla controparte i nostri onorari, salvo che ciò non sia stato pattuito o che non sia intervenuta, in una transazione, la rinuncia dei legali ex art. 68 L.P.

L’art. 52 impone di non assumere incarico professionale contro un ex cliente, se non dopo che sia trascorso un ragionevole lasso di tempo e, comunque, che si tratti di incarico estraneo a quello precedente e che non vi sia possibilità di usare notizie apprese in quel processo.

Nei rapporti con i testimoni, l’art.52 detta una serie di comportamenti ai quali il legale deve attenersi; trattandosi di 16 punti, rimando alla lettura del detto articolo.

Nei rapporti con i Magistrati, gli Arbitri ed i Consulenti Tecnici, l’avvocato deve sempre improntare il suo comportamento a dignità e rispetto per le reciproche funzioni; quindi, non può approfittare di eventuali rapporti di amicizia o altro con i suddetti né, tanto meno, evidenziarli nei confronti di terzi innanzi ai suddetti.

Come del resto conclude il nostro Codice Deontologico, le disposizioni in esso contenute costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e lasciano un’apertura a tutte le modifiche  imposte dalle normative ed emergenti in sede europea. Nonostante tutto quello che sta succedendo,crediamo ancora, fermamente, nell’insostituibile ruolo dell’Avvocatura per la nostra Società.

Goffredo Barbantini

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